Il Dm 24 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto scorso interviene sui contenuti della Tabella 3 (“Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave”) riformulandola. Sono state ridotte a 22 le sostanze che debbono essere obbligatoriamente detenute in armadio chiuso a chiave.
Alla Tabella 2 (“Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”) è stata eliminata la voce “Iodio”.
È stato poi modificato il punto 1 della Tabella n. 6 (“Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia”).

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